Prot n. 11628                                             Cagliari, 13/09/06

 

 

 

                                                                       Ai Dirigenti

                                                                       Delle Istituzioni scolastiche

della regione                 LORO  SEDI

 

e, p.c.   Ai Dirigenti

                                                                       Degli Uffici Scolastici Provinciali

            della regione                             LORO  SEDI

 

Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Delle Istituzioni scolastiche

della regione                 LORO  SEDI

                      

Alle segreterie regionali

Delle OO.SS.   Comparto Scuola         

LORO  SEDI

 

  Allegato 1: Decreto riparto Fondi sicurezza

 

Oggetto: Sicurezza nella scuola. Attribuzione fondi alle istituzioni scolastiche.

 

Con decreto prot. n. 10331 del 27/7/06, di questa Direzione Generale, sono stati ripartiti fra le Istituzioni scolastiche della regione, i fondi accreditati dal Ministero dell’Istruzione per il compimento di attività in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, di competenza dei Dirigenti scolastici, individuati dal D.M. 21/6/96 n. 292 datori di lavoro delle rispettive Istituzioni scolastiche.

Il Ministero dell’Istruzione, con D.M. 29/9/98 n. 382, e con circolare 29 aprile 1999, n. 119, che si allegano alla presente, ha fornito, a suo tempo, indicazioni sugli obblighi e responsabilità in capo ai dirigenti scolastici, in relazione alle modalità di applicazione del Dlgs. 626/94, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle Istituzioni scolastiche.

L’art. 3 del citato D.M. 382/98 dispone che il dirigente scolastico possa avvalersi, per la stesura e aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, della collaborazione di esperti degli Enti locali tenuti alla fornitura degli immobili (comuni o province in ragione dell’ordine di scuola), nonché di Enti istituzionalmente preposti alla tutela e sicurezza dei lavoratori. E’ particolarmente utile la collaborazione degli Enti locali in quanto questi sono in possesso dei dati strutturali dell’edificio scolastico, rendendo più agevole e più certa la conoscenza delle situazioni di rischio del plesso scolastico.

L’art. 2 del D.M. 382/98 (art. 10 del Dlgs. 626/94), prevede che il dirigente scolastico – datore di lavoro, possa svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione nel caso in cui il numero dei dipendenti (docenti + Ata, a tempo indeterminato e a tempo determinato), esclusi gli alunni, non superi le duecento unità.

Per svolgere tale funzione il datore di lavoro deve aver seguito un apposito corso di formazione, di almeno 16 ore, i cui contenuti sono indicati dal D.M. 16/1/97. I dirigenti scolastici che hanno frequentato per almeno 16 ore, il predetto corso di formazione (il corso organizzato da quest’ufficio, lo scorso anno scolastico, o altri precedentemente attivati dai CSA o altri Enti), sono pertanto abilitati a svolgere tale attività. In tal caso dovranno inviare alla competente Azienda Sanitaria Locale una dichiarazione (di cui si allega un modello) unitamente alla copia dell’attestato del corso di formazione.

Nell’eventualità di un istituto con un numero di dipendenti, escluso gli alunni, superiore a duecento unità, ovvero se il Dirigente non ha frequentato, per il numero minimo di ore prescritto, il citato corso di formazione, il datore di lavoro dovrà necessariamente istituire all’interno dell’Istituzione scolastica un servizio di prevenzione e protezione, costituito da un Responsabile e da un numero variabile di addetti (di regola, almeno un addetto per ciascun plesso scolastico dipendente) in funzione delle dimensioni e dei rischi presenti nel luogo di lavoro. L’art. 8, c. 2, del Dlgs. 626/94, dispone che il datore di lavoro designi all’interno dell’unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti, tra cui il responsabile del servizio, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 8/bis, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Tali requisiti sono costituiti dal possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di 2° grado, e di un attestato di frequenza ad uno specifico corso di formazione, i cui contenuti sono stati deliberati (Accordo n. 2407 del 26/1/06) dalla Conferenza Stato-Regioni.

Analogamente a quanto fatto per i datori di lavoro e per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, quest’Ufficio, in collaborazione con il Comitato Paritetico, provvederà ad organizzare un apposito corso di formazione per i responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione che saranno designati dalle SS.LL. fra il personale dipendente.

In via transitoria, sino all’espletamento dei corsi (che dovranno essere attivati entro il 14/2/07), l’art. 3 del Dlgs. 195/2003 prevede che possano ricoprire tali incarichi, coloro che svolgevano tale attività da almeno 6 mesi prima dell’entrata in vigore del Dlgs 195/03 (13/8/2003, ndr), ovvero coloro che, in possesso di un titolo di studio non inferiore a un diploma di scuola media superiore abbiano frequentato un corso di formazione rispondente ai contenuti minimi di formazione di cui all’art. 3 del DM. 16/1/97 (il corso per datori di lavoro organizzato lo scorso anno scolastico, ndr)

Come previsto dal D.M. 382/98, il responsabile può essere individuato fra il personale interno all’Istituzione scolastica, in possesso dei requisiti sopraccitati, che si dichiari disponibile, ovvero personale interno ad un’Istituzione scolastica disponibile ad operare per una pluralità di Istituti.

Al fine di integrare l’azione di prevenzione e protezione svolta dai dipendenti individuati dal datore di lavoro, gruppi di istituti possono avvalersi dell’opera di un unico esperto esterno, stipulando un’apposita convenzione, prioritamente con gli enti locali tenuti alla fornitura degli immobili, e in via subordinata con enti ed istituti specializzati in materia di sicurezza sul lavoro, o con altro esperto esterno.

L’art. 4 del D.M. 382/98, stabilisce che “la sorveglianza sanitaria, a mezzo del medico competente, è finalizzata a realizzare specifici controlli nelle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali la valutazione dei rischi, effettuata dal datore di lavoro, abbia evidenziato concrete situazioni di esposizione a rischi per la salute dei lavoratori tali da rendere obbligatoria la sorveglianza sanitaria”.

La circolare ministeriale 119/99 fa presente che destinatario della citata disposizione è il personale di alcune tipologie di istituti nelle quali si faccia uso di macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro che comportano reali e specifici rischi per la salute.

Nei casi in cui pertanto, un’espressa norma vigente prescrive l’obbligo della sorveglianza sanitaria, il Dirigente scolastico provvederà all’individuazione del medico competente d’intesa, se possibile con l’Azienda Sanitaria di competenza ovvero con altra struttura pubblica  dotata di personale sanitario in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 2, lett. d) del Dlgs. 626/94.

La citata circolare 119/99, fa presente inoltre che “ mentre fanno capo agli Enti locali rispettivamente competenti, Comuni o Province, gli interventi sulle strutture, gli arredi, le spese varie d’ufficio e l’impiantistica in generale (articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23), fatto salvo, ovviamente, l’obbligo da parte del Capo d’istituto di adottare ogni misura idonea e contingente in caso di grave ed immediato pregiudizio per l'incolumità dell'utenza, resta di pertinenza del dirigente scolastico l’adeguamento delle attrezzature e dei materiali destinati alle attività didattiche. Di tali circostanze andrà tenuto il debito conto nella valutazione dei fattori di rischio, nella stesura del relativo documento e nella proposizione degli interventi che dovessero rendersi necessari”.

l’art. 4, comma 12, del Dlgs. 626/94, in relazione agli interventi strutturali e di manutenzione degli edifici assegnati in uso alle amministrazioni pubbliche, per l’adeguamento degli stessi alle norme di sicurezza, dispone che tali obblighi s’intendono assolti da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati (i dirigenti scolastici ndr) con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente (provincia o comune, secondo l’ordine di scuola ndr). E’ pero fatto obbligo al datore di lavoro (art. 31, 3 c., del Dlgs. 626/94) sino a che i luoghi di lavoro non vengano adeguati, di adottare, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, misure alternative che garantiscano un equivalente livello di sicurezza.

L’art. 6 del D.M. 382/98 (art. 21 e 22 del Dlgs. 626/94) pone a carico del dirigente scolastico l’obbligo di provvedere all’informazione e formazione del personale dipendente.

Quest’Ufficio, per ragioni di economia della spesa, e di omogeneità della formazione su tutto il territorio regionale, ha attivato, in collaborazione con gli Uffici scolastici Provinciali, la formazione delle “figure sensibili”, i datori di lavoro, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, e inoltre del personale scolastico incaricato dalle SS.LL. dello svolgimento di specifici compiti in materia di sicurezza: addetti alla prevenzione incendi e al primo soccorso, responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione.

Nel far presente che è in via di completamento la formazione degli addetti alla prevenzione incendi delle scuole della regione, si sollecitano i Dirigenti scolastici, che non avessero ancora provveduto, a segnalare ai CSA di competenza i nominativi del personale scolastico da avviare alla formazione. Al termine di quest’attività, che vedrà formati due addetti per piano di ciascun edificio scolastico della regione, sarà compito delle SS.LL. provvedere direttamente all’eventuale integrazione di questo personale (in ragione di particolari situazioni di rischio del singolo edificio, del numero di presenze complessive, di corsi serali, ecc,) ovvero alla loro sostituzione, per trasferimento o quescienza del medesimo. Anche in questo caso si ritiene opportuna, per la realizzazione di tale attività,  la costituzione di consorzi fra scuole viciniori al fine di limitarne i costi.

L’allegato IX del D.M. 10/3/98, determina i contenuti minimi dei corsi di formazione.  In relazione ai “rischi” per le attività svolte, le istituzioni scolastiche sono state individuate a rischio di incendio basso, medio e elevato, in ragione delle presenze complessive (docenti+ata+alunni) di ciascun plesso scolastico, salvo specifiche e particolari caratteristiche del singolo edificio.

In particolare gli edifici scolastici fino a 100 presenze sono considerati a rischio basso, quelli oltre 100 e fino a 1000 presenze a rischio medio, oltre 1000 presenze a rischio elevato. L’allegato X dello stesso decreto, prevede inoltre che gli addetti alla prevenzione incendi degli edifici con oltre 300 presenze, per svolgere la loro funzione, debbano anche conseguire un attestato di idoneità tecnica, previo superamento di un esame da sostenere presso il Comando provinciale dei  Vigili del Fuoco.

Nell’ipotesi di trasferimento ad altro Istituto di addetti alla prevenzione incendi già formati (ma anche di addetti al primo soccorso, rappresentanti dei lavoratori, ecc.), per consentire il loro utilizzo anche nella scuola di destinazione, i dirigenti scolastici dovranno trasmettere copia dell’attestato di formazione alla nuova sede di servizio.

Per quanto riguarda la formazione degli addetti al primo soccorso, si sta elaborando una convenzione con l’Assessorato regionale alla Sanità per l’attivazione dei relativi corsi in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali.

Dovranno essere attuate direttamente dalle SS.LL. le attività di informazione e formazione rivolte a tutto il personale scolastico e agli studenti. Gli studenti (art. 1 del D.M. 382/98) sono equiparati ai lavoratori quando utilizzano nelle attività didattiche laboratori, con possibile esposizione a ad agenti chimici, fisici e biologici, macchine, apparecchi, strumenti di lavoro in genere, comprese quelle dotate di videoterminali. L’equiparazione opera nei periodi in cui gli allievi sono effettivamente applicati alle strumentazioni o laboratori in questione.

L’attività di informazione, prevista dall’art. 21 del Dlgs. 626/94, potrà essere utilmente realizzata con la produzione e diffusione di opuscoli, circolari e note esplicative, eventualmente differenziati per mansioni svolte e ruoli rivestiti, sui rischi per la salute connessi alle attività svolte nell’istituto; sulle misure di prevenzione adottate;  sulle procedure di primo soccorso, di evacuazione, di prevenzione incendi; sui nominativi dei lavoratori incaricati del primo soccorso e della prevenzione incendi.

L’attività di formazione che dovrà avvenire all’atto della presa di servizio del lavoratore, o del mutamento di mansioni, da svolgersi in orario di lavoro e senza oneri per i lavoratori, sarà commisurata alle risultanze della valutazione dei rischi e dovrà riguardare (D.M. 16/1/97 , art. 1): i rischi riferiti al posto di lavoro e alle mansioni svolte, i possibili danni e le conseguenti misure di prevenzione e protezione; nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro; cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo. Le predette attività dovranno essere opportunamente attestate, e la relativa documentazione sarà custodita agli atti della scuola.

Le SS.LL. attueranno, con i fondi assegnati, prioritamente le attività sopra indicate, ovvero, se già realizzate, altre prescritte dal Dlgs 626/94, e dalla normative prevenzione vigente, a carico dei datori di lavoro, in considerazione anche delle specifiche realtà delle varie istituzioni scolastiche.

Si ritiene necessario che le SS.LL., prima di procedere all’utilizzo dei predetti fondi, come disposto dal citato D.M. 382/98, e come richiamato nella presente nota, verifichino la possibilità di attivare collaborazioni con gli Enti locali, o con Enti pubblici preposti alla sicurezza e salute dei lavoratori, al fine di realizzare gli adempimenti sopraccitati, o parte di questi, senza oneri per l’istituzione scolastica.

In mancanza di tali accordi, si ritiene anche in questo caso opportuno prevedere dei consorzi con le istituzioni scolastiche viciniori, al fine di ottimizzare le spese, e assolvere, con le risorse assegnate, a tutti gli obblighi previsti dal Dlgs. 626/94, e in parte descritti nella presente nota.

Le SS.LL. trasmetteranno a quest’Ufficio, e ai Dirigenti dei competenti Uffici Scolastici provinciali, entro il 28/02/2007, un rendiconto dettagliato sull’utilizzo delle risorse assegnate, precisando le attività svolte, e ponendo in evidenza eventuali difficoltà e problematiche riscontrate.

Per eventuali ed ulteriori chiarimenti potrà essere contattato, preferibilmente per posta elettronica, il referente di quest’Ufficio per le attività sopra descritte: Renato Caredda, tel. 070/65004302, cell. 393/8459560, mail: renato.caredda.ca@istruzione.it.

 

 

         Il Dirigente

Dr. Giambattista Porrà

 

                                                                                                          Il Direttore Generale

                                                                                                            Armando Pietrella