Prot n.
11628 Cagliari,
13/09/06
Ai
Dirigenti
Delle
Istituzioni scolastiche
della regione LORO SEDI
e,
p.c. Ai Dirigenti
Degli
Uffici Scolastici Provinciali
della regione LORO
SEDI
Ai Rappresentanti dei Lavoratori per
Delle Istituzioni scolastiche
della regione LORO SEDI
Alle segreterie regionali
Delle OO.SS. Comparto
Scuola
LORO SEDI
Oggetto:
Sicurezza nella scuola. Attribuzione fondi alle istituzioni scolastiche.
Con
decreto prot. n. 10331 del 27/7/06, di questa Direzione Generale, sono stati
ripartiti fra le Istituzioni scolastiche della regione, i fondi accreditati dal
Ministero dell’Istruzione per il compimento di attività in materia di sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro, di competenza dei Dirigenti scolastici,
individuati dal D.M. 21/6/96 n. 292 datori di lavoro delle rispettive
Istituzioni scolastiche.
Il
Ministero dell’Istruzione, con D.M. 29/9/98 n. 382, e con circolare 29 aprile
1999, n. 119, che si allegano alla presente, ha fornito, a suo tempo,
indicazioni sugli obblighi e responsabilità in capo ai dirigenti scolastici, in
relazione alle modalità di applicazione del Dlgs. 626/94, e successive
modificazioni ed integrazioni, nelle Istituzioni scolastiche.
L’art.
3 del citato D.M. 382/98 dispone che il dirigente scolastico possa avvalersi,
per la stesura e aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, della
collaborazione di esperti degli Enti locali tenuti alla fornitura degli
immobili (comuni o province in ragione dell’ordine di scuola), nonché di Enti
istituzionalmente preposti alla tutela e sicurezza dei lavoratori. E’
particolarmente utile la collaborazione degli Enti locali in quanto questi sono
in possesso dei dati strutturali dell’edificio scolastico, rendendo più agevole
e più certa la conoscenza delle situazioni di rischio del plesso scolastico.
L’art.
2 del D.M. 382/98 (art. 10 del Dlgs. 626/94), prevede che il dirigente
scolastico – datore di lavoro, possa svolgere direttamente i compiti del
servizio di prevenzione e protezione nel caso in cui il numero dei dipendenti
(docenti + Ata, a tempo indeterminato e a tempo determinato), esclusi gli alunni, non superi le
duecento unità.
Per
svolgere tale funzione il datore di lavoro deve aver seguito un apposito corso
di formazione, di almeno 16 ore, i
cui contenuti sono indicati dal D.M. 16/1/97. I dirigenti scolastici che hanno
frequentato per almeno 16 ore, il predetto corso di formazione (il
corso organizzato da quest’ufficio, lo scorso anno scolastico, o altri precedentemente
attivati dai CSA o altri Enti), sono
pertanto abilitati a svolgere tale attività. In tal caso dovranno inviare alla
competente Azienda Sanitaria Locale una dichiarazione (di cui si allega un
modello) unitamente alla copia dell’attestato del corso di formazione.
Nell’eventualità
di un istituto con un numero di dipendenti, escluso gli alunni, superiore a
duecento unità, ovvero se il Dirigente non ha frequentato, per il numero minimo
di ore prescritto, il citato corso di formazione, il datore di lavoro dovrà
necessariamente istituire all’interno dell’Istituzione scolastica un servizio
di prevenzione e protezione, costituito da un Responsabile e da un numero
variabile di addetti (di regola, almeno un addetto per ciascun plesso
scolastico dipendente) in funzione delle dimensioni e dei rischi presenti nel
luogo di lavoro. L’art. 8, c. 2, del Dlgs. 626/94, dispone che il datore di
lavoro designi all’interno dell’unità produttiva, una o più persone da lui
dipendenti, tra cui il responsabile del servizio, in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 8/bis, previa consultazione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza.
Tali
requisiti sono costituiti dal possesso di un titolo di studio non inferiore al
diploma di istruzione secondaria di 2° grado, e di un attestato di frequenza ad
uno specifico corso di formazione, i cui contenuti sono stati deliberati
(Accordo n. 2407 del 26/1/06) dalla Conferenza Stato-Regioni.
Analogamente
a quanto fatto per i datori di lavoro e per i rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza, quest’Ufficio, in collaborazione con il Comitato Paritetico,
provvederà ad organizzare un apposito corso di formazione per i responsabili e
gli addetti al servizio di prevenzione e protezione che saranno designati dalle
SS.LL. fra il personale dipendente.
In
via transitoria, sino all’espletamento dei corsi (che dovranno essere attivati
entro il 14/2/07), l’art. 3 del Dlgs. 195/2003 prevede che possano ricoprire
tali incarichi, coloro che svolgevano tale attività da almeno 6 mesi prima dell’entrata
in vigore del Dlgs 195/03 (13/8/2003, ndr), ovvero coloro che, in possesso di
un titolo di studio non inferiore a un diploma di scuola media superiore
abbiano frequentato un corso di formazione rispondente ai contenuti minimi di
formazione di cui all’art. 3 del DM. 16/1/97 (il corso per datori di lavoro
organizzato lo scorso anno scolastico, ndr)
Come
previsto dal D.M. 382/98, il responsabile può essere individuato fra il
personale interno all’Istituzione scolastica, in possesso dei requisiti sopraccitati,
che si dichiari disponibile, ovvero personale interno ad un’Istituzione
scolastica disponibile ad operare per una pluralità di Istituti.
Al
fine di integrare l’azione di
prevenzione e protezione svolta dai dipendenti individuati dal datore di lavoro,
gruppi di istituti possono avvalersi dell’opera di un unico esperto esterno,
stipulando un’apposita convenzione, prioritamente con gli enti locali
tenuti alla fornitura degli immobili, e in via subordinata con enti ed istituti
specializzati in materia di sicurezza sul lavoro, o con altro esperto esterno.
L’art.
4 del D.M. 382/98, stabilisce che “la sorveglianza sanitaria, a mezzo del
medico competente, è finalizzata a realizzare specifici controlli nelle
istituzioni scolastiche ed educative nelle quali la valutazione dei rischi,
effettuata dal datore di lavoro, abbia evidenziato concrete situazioni di esposizione a rischi per la salute dei
lavoratori tali da rendere obbligatoria la sorveglianza sanitaria”.
La
circolare ministeriale 119/99 fa presente che destinatario della citata
disposizione è il personale di alcune tipologie di istituti nelle quali si
faccia uso di macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro che comportano
reali e specifici rischi per la salute.
Nei casi in cui pertanto,
un’espressa norma vigente prescrive l’obbligo della sorveglianza sanitaria, il
Dirigente scolastico provvederà all’individuazione del medico competente
d’intesa, se possibile con l’Azienda Sanitaria di competenza ovvero con altra
struttura pubblica dotata di personale
sanitario in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 2, lett. d) del Dlgs.
626/94.
La
citata circolare 119/99, fa presente inoltre che “ mentre fanno capo agli
Enti locali rispettivamente competenti, Comuni o Province, gli interventi sulle
strutture, gli arredi, le spese varie d’ufficio e l’impiantistica in generale
(articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23), fatto salvo, ovviamente,
l’obbligo da parte del Capo d’istituto di adottare ogni misura idonea e
contingente in caso di grave ed immediato pregiudizio per l'incolumità
dell'utenza, resta di pertinenza del dirigente scolastico l’adeguamento
delle attrezzature e dei materiali destinati alle attività didattiche. Di
tali circostanze andrà tenuto il debito conto nella valutazione dei fattori di
rischio, nella stesura del relativo documento e nella proposizione degli
interventi che dovessero rendersi necessari”.
l’art.
4, comma 12, del Dlgs. 626/94, in relazione agli interventi strutturali e di
manutenzione degli edifici assegnati in uso alle amministrazioni pubbliche, per
l’adeguamento degli stessi alle norme di sicurezza, dispone che tali obblighi
s’intendono assolti da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici
interessati (i dirigenti scolastici ndr) con la richiesta del loro adempimento
all’amministrazione competente (provincia o comune, secondo l’ordine di scuola
ndr). E’ pero fatto obbligo al datore di lavoro (art. 31, 3 c., del Dlgs.
626/94) sino a che i luoghi di lavoro non vengano adeguati, di adottare, previa
consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, misure
alternative che garantiscano un equivalente livello di sicurezza.
L’art.
6 del D.M. 382/98 (art. 21 e 22 del Dlgs. 626/94) pone a carico del dirigente
scolastico l’obbligo di provvedere all’informazione e formazione del personale
dipendente.
Quest’Ufficio,
per ragioni di economia della spesa, e di omogeneità della formazione su tutto
il territorio regionale, ha attivato, in collaborazione con gli Uffici
scolastici Provinciali, la formazione delle “figure sensibili”, i datori di
lavoro, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, e inoltre del
personale scolastico incaricato dalle SS.LL. dello svolgimento di specifici
compiti in materia di sicurezza: addetti alla prevenzione incendi e al primo soccorso,
responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione.
Nel
far presente che è in via di completamento la formazione degli addetti alla
prevenzione incendi delle scuole della regione, si sollecitano i Dirigenti
scolastici, che non avessero ancora provveduto, a segnalare ai CSA di
competenza i nominativi del personale scolastico da avviare alla formazione. Al
termine di quest’attività, che vedrà formati due addetti per piano di ciascun
edificio scolastico della regione, sarà compito delle SS.LL. provvedere
direttamente all’eventuale integrazione di questo personale (in ragione di
particolari situazioni di rischio del singolo edificio, del numero di presenze
complessive, di corsi serali, ecc,) ovvero alla loro sostituzione, per
trasferimento o quescienza del medesimo. Anche in questo caso si ritiene
opportuna, per la realizzazione di tale attività, la costituzione di consorzi fra scuole
viciniori al fine di limitarne i costi.
L’allegato
IX del D.M. 10/3/98, determina i contenuti minimi dei corsi di formazione. In relazione ai “rischi” per le attività
svolte, le istituzioni scolastiche sono state individuate a rischio di incendio
basso, medio e elevato, in ragione delle presenze complessive (docenti+ata+alunni)
di ciascun plesso scolastico, salvo specifiche e particolari caratteristiche
del singolo edificio.
In
particolare gli edifici scolastici fino a 100 presenze sono considerati a
rischio basso, quelli oltre 100 e fino a 1000 presenze a rischio medio, oltre
1000 presenze a rischio elevato. L’allegato X dello stesso decreto, prevede
inoltre che gli addetti alla prevenzione incendi degli edifici con oltre 300
presenze, per svolgere la loro funzione, debbano anche conseguire un attestato
di idoneità tecnica, previo superamento di un esame da sostenere presso il
Comando provinciale dei Vigili del
Fuoco.
Nell’ipotesi
di trasferimento ad altro Istituto di addetti alla prevenzione incendi già
formati (ma anche di addetti al primo soccorso, rappresentanti dei lavoratori,
ecc.), per consentire il loro utilizzo anche nella scuola di destinazione, i
dirigenti scolastici dovranno trasmettere copia dell’attestato di formazione
alla nuova sede di servizio.
Per
quanto riguarda la formazione degli addetti al primo soccorso, si sta
elaborando una convenzione con l’Assessorato regionale alla Sanità per
l’attivazione dei relativi corsi in collaborazione con le Aziende Sanitarie
Locali.
Dovranno
essere attuate direttamente dalle SS.LL. le attività di informazione e
formazione rivolte a tutto il personale scolastico e agli studenti. Gli
studenti (art. 1 del D.M. 382/98) sono equiparati ai lavoratori quando
utilizzano nelle attività didattiche laboratori, con possibile esposizione a ad
agenti chimici, fisici e biologici, macchine, apparecchi, strumenti di lavoro in
genere, comprese quelle dotate di videoterminali. L’equiparazione opera nei
periodi in cui gli allievi sono effettivamente applicati alle strumentazioni o
laboratori in questione.
L’attività
di informazione, prevista dall’art. 21 del Dlgs. 626/94, potrà essere utilmente
realizzata con la produzione e diffusione di opuscoli, circolari e note
esplicative, eventualmente differenziati per mansioni svolte e ruoli rivestiti,
sui rischi per la salute connessi alle attività svolte nell’istituto; sulle
misure di prevenzione adottate; sulle
procedure di primo soccorso, di evacuazione, di prevenzione incendi; sui
nominativi dei lavoratori incaricati del primo soccorso e della prevenzione
incendi.
L’attività di formazione
che dovrà avvenire all’atto della presa di servizio del lavoratore, o del
mutamento di mansioni, da svolgersi in orario di lavoro e senza oneri per i
lavoratori, sarà commisurata alle risultanze della valutazione dei rischi e
dovrà riguardare (D.M. 16/1/97 , art. 1): i rischi riferiti al posto di lavoro
e alle mansioni svolte, i possibili danni e le conseguenti misure di
prevenzione e protezione; nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori
in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro; cenni di tecnica della
comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo. Le predette
attività dovranno essere opportunamente attestate, e la relativa documentazione
sarà custodita agli atti della scuola.
Le
SS.LL. attueranno, con i fondi assegnati, prioritamente le attività sopra
indicate, ovvero, se già realizzate, altre prescritte dal Dlgs 626/94, e dalla
normative prevenzione vigente, a carico dei datori di lavoro, in
considerazione anche delle specifiche realtà delle varie istituzioni
scolastiche.
Si ritiene necessario che le SS.LL., prima di procedere all’utilizzo dei predetti fondi, come disposto dal citato D.M. 382/98, e come richiamato nella presente nota, verifichino la possibilità di attivare collaborazioni con gli Enti locali, o con Enti pubblici preposti alla sicurezza e salute dei lavoratori, al fine di realizzare gli adempimenti sopraccitati, o parte di questi, senza oneri per l’istituzione scolastica.
In
mancanza di tali accordi, si ritiene anche in questo caso opportuno prevedere
dei consorzi con le istituzioni scolastiche viciniori, al fine di ottimizzare
le spese, e assolvere, con le risorse assegnate, a tutti gli obblighi previsti
dal Dlgs. 626/94, e in parte descritti nella presente nota.
Le
SS.LL. trasmetteranno a quest’Ufficio, e ai Dirigenti dei competenti Uffici
Scolastici provinciali, entro il 28/02/2007, un rendiconto dettagliato
sull’utilizzo delle risorse assegnate, precisando le attività svolte, e ponendo
in evidenza eventuali difficoltà e problematiche riscontrate.
Per
eventuali ed ulteriori chiarimenti potrà essere contattato, preferibilmente per
posta elettronica, il referente di quest’Ufficio per le attività sopra
descritte: Renato Caredda, tel. 070/65004302, cell. 393/8459560, mail: renato.caredda.ca@istruzione.it.
Il Dirigente
Dr. Giambattista Porrà
Il
Direttore Generale
Armando Pietrella